La mia replica a Calabrò su Tech Fanpage
Ho letto con interesse la risposta dell’AGCOM circa le critiche avanzate da noi promotori dell’iniziativa sitononraggiungibile. Mi sia consentito replicare nel merito, sperando di apportare un positivo contributo alla discussione.
Etichette: agcom, calabrò, diritto d'autore, replica
2 Commenti:
Ciao Marco, mi rincresce doverTelo dire, ma credo che i richiami fatti dall'AGCom alle norme dell’articolo 182-bis della L.633/1941, degli articoli 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs.70/2003 e dell’articolo 32-bis del D.Lgs.177/2005 siano appropriati e, dunque, tali norme siano state correttamente interpretate dall'Autorità (la quale non intende affatto privare alcun soggetto della possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria).
La battaglia che state combattendo è senz'altro encomiabile sul piano degli ideali (ed ideologicamente la condivido), tuttavia, da giurista, mi preme farTi notare che la tesi che andate sostenendo non ha solide basi giuridiche (ed in alcuni passaggi mi sembra strumentalmente "forzata" per arrivare a conclusioni che avete già preso in partenza). Mi spiego meglio: credo che, per sensibilizzare verso la modifica della vecchia disciplina sul diritto d'autore (cosa che indiscutibilmente DEVE essere fatta dal legislatore, meglio sarebbe se avvenisse a livello internazionale e nel rispetto delle raccomandazioni dell'ONU), stiate perdendo di vista l'interesse concreto dell'utente "medio" dei servizi Internet (che è quello di non essere coinvolto, suo malgrado, per azioni sconsiderate, in vicende giudiziarie). Questo interesse non necessariamente è coincidente con quello dei fornitori di servizi media audiovisivi, anzi, il tempo e la realtà confermeranno che in parecchi casi si rivelerà confliggente con esso. Io mi preoccuperei più degli effetti diretti ed indiretti sugli utenti dell'esercizio del potere "mediatico" e di "indirizzo di opinioni" di questi (chiamiamoli) "video-providers" (e del conflitto di interessi che geneticamente portano in grembo al pari di noti networks televisivi), piuttosto che del rischio (infondato) di presunte violazioni di diritti fondamentali e del principio del contraddittorio.
Io, personalmente, non sono contrario "a priori" ad un procedimento amministrativo prodromico ad un eventuale procedimento giurisdizionale; chiaramente, da pratico del diritto, valuterò con estrema attenzione e con atteggiamento severamente critico come verrà applicato e quali saranno gli effetti sui diritti degli utenti e delle altre parti in gioco. Ma l'idea di avere per questi casi una procedura snella e veloce, concorrente ed alternativa a quella giudiziale (dai tempi "biblici"), non mi dispiace (sia nell'ottica della tutela di interessi particolari dei singoli soggetti coinvolti, sia nell'ottica della tutela di interessi generali della collettività).
Voglio dire, in conclusione, che il compito di noi giuristi dovrà essere quello di vegliare e vagliare che l'AGCom eserciti queste sue nuove funzioni in maniera davvero imparziale ed indipendente e che, dietro le decisioni che prenderà, non ci siano motivazioni che lascino anche solo il sospetto che siano state prese per la cura di interessi nascosti poco commendevoli, deviando dagli scopi istituzionali. Ma al momento non me la sento di alimentare tesi complottistiche che pure ho letto in rete (e che francamente si commentano da sè).
Ti invito a leggere con attenzione le conclusioni dell'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia UE nella causa C-70/10, che ho commentato il 15.4.u.s. h.16.43 su quel blog che pure tu leggi ed ad avere una visione del problema più utente-centrica di quanto non l'abbiate avuta finora.
In gamba.
G.C.
Carissimo,
come puoi immaginare io la penso diversamente e ritengono sia perfettamente fondata la nostra posizione, altrimenti non l'avrei sostenuta.
Peraltro, delle due l'una: o l'agcom ha un potere di intervento generalizzato in forza del combinato disposto 182 bis lda e artt. 14, 15, 16 e 17 D.lgs 70/2003 (però mi devi spiegare dove il 182-bis si riferisce alle ipotesi che AGCOM contempla nella sue linee guida), oppure se ha una competenza soltanto in fornza del D.lgs 70/2003, allora potrebbe intervenire su tutto nelle reti di comunicazione elettronica, quindi anche in ipotesi che nulla c'entrano con il diritto d'autore.
Il decreto Romani le attribuisce un potere regolamentare ben delimitato sotto il profilo soggettivo. Non capisco quale sia la ragione per volersi allontanare dal solco della norma ed avventurarsi in territori impervi.
Ad ogni modo se l'applicazione delle norme non passasse attraverso la loro interpretazione, noi avvocati non avremmo ragione di esistere :-)
Prendo atto della tua diversa posizione, ma resto convinto della bontà delle mie (nostre) argomentazioni.
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