Paese che vai, SIAE che trovi...
Leggo su Punto Informatico che la SIAE olandese (Buma/Stemra) ha deciso di aprirsi alle Creative Commons. In buona sostanza l'artista (da quello che si legge nell'articolo) può decidere, per gli usi non commerciali dell'opera protetta, di avvalersi dell'apposita licenza Creative Commons, fermo restando il mandato alla società di gestione collettiva dei diritti per quanto riguarda le finalità commerciali.Come detto in un precedente post, è la situazione auspicabile ma non realizzabile ancora in Italia dove l'incompatibilità tra adozione di una licenza CC e mandato SIAE è assoluta.
Se, infatti, si legge l'art. 46 del Regolamento Generale SIAE si trova scritto che "è vietato all'associato, quanto al territorio ed ai diritti per i quali la Società ha competenza in relazione al mandato conferitole, di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito"
Un apparente elemento di aiuto potrebbe essere trovato nell'art. 11 del predetto regolamento in forza del quale:
"1. L'associato ha la facoltà di escludere dal mandato i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico limitatamente alle utilizzazioni su reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe forme di fruizione delle opere distintamente per:
a. utilizzazioni interattive;
b. utilizzazioni non interattive.
2. Tale facoltà deve essere esercitata, tramite predisposizione ed inoltro di apposito modulo predisposto dalla Società, all'atto dell'associazione o con un preavviso di almeno novanta giorni prima della scadenza di ogni periodo annuale di durata del rapporto associativo a quello di presentazione della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la competente Commissione di Sezione, può, con propria delibera, dettare ulteriori norme relativo all'esercizio delle citate facoltà.
3. Le categorie di utilizzazione di cui al comma 1 potranno essere periodicamente aggiornate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione in relazione all'evoluzione del mercato delle utilizzazioni "on line", dandone idonea comunicazione agli associati."
a. utilizzazioni interattive;
b. utilizzazioni non interattive.
2. Tale facoltà deve essere esercitata, tramite predisposizione ed inoltro di apposito modulo predisposto dalla Società, all'atto dell'associazione o con un preavviso di almeno novanta giorni prima della scadenza di ogni periodo annuale di durata del rapporto associativo a quello di presentazione della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la competente Commissione di Sezione, può, con propria delibera, dettare ulteriori norme relativo all'esercizio delle citate facoltà.
3. Le categorie di utilizzazione di cui al comma 1 potranno essere periodicamente aggiornate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione in relazione all'evoluzione del mercato delle utilizzazioni "on line", dandone idonea comunicazione agli associati."
Il problema è che, anche se l'uso principale che si fa delle Creative Commons è in rete, il loro ambito potenziale di attività non è limitato all'online e, dunque, l'incompatibilità assoluta resta.
Insomma tocca augurarsi un contagio olandese... se son papaveri fioriranno!
Etichette: creative commons, diritto d'autore
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