Amministrazione aperta (art. 18 D.L. 83/2012): la norma è pienamente in vigore... non ci provate
Come noto, l'articolo 18, D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni, alle aziende speciali e alle società pubbliche in house, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la pubblicazione in formato tabellare aperto sul proprio sito istituzionale di tutti i dati relativi alla concessioni di vantaggi economici di importi superiori a mille euro.
Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo: in altri termini, se manca la pubblicazione il pagamento è illegittimo.
Su questo tema,
Agorà Digitale, associazione di cui sono stato responsabile legale fino alla scorsa estate, ha avviato una meritoria iniziativa chiamata "
Era della Trasparenza". Tutti i cittadini possono segnalare lo stato di attuazione o meno della normativa succitata da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Poiché l'Italia è il paese dei cavilli, alcune amministrazioni, per sottrarsi all'obbligo di trasparenza, avevano avanzato il dubbio che tale disposizione non fosse immediatamente precettiva ma occorresse attendere un apposito regolamento del Governo in fornza di quanto indicato al comma 6 dell'articolo 18, D.L. 83/2012 ("Il Governo, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare
entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata,
un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con
il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione
dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della
trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo
stesso regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' di
attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e
per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del
medesimo titolo")
Con delibera n. 35/2012 il CIVIT, (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni), ha precisato che
"quanto previsto dal successivo comma 6 non incide sull’immediata
applicabilità delle disposizioni sin qui richiamate, ma si limita ad
escludere dall’ambito di applicazione i “pagamenti obbligatori relativi
al rapporto di lavoro dipendente e ai connessi trattamenti previdenziali
e contributivi” (che, peraltro, hanno sul punto un’autonoma disciplina)
e, per il resto, ad autorizzare il Governo ad adottare, entro il 31
dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento
al fine di coordinare le disposizioni prima esaminate con quelle
elencate nella prima parte del comma (art. 12 della l. n. 241/1990;
Codice dell’amministrazione digitale: d.lgs. n. 82/2005; Codice dei
contratti pubblici: d.lgs. n. 163/2006; Codice delle leggi antimafia e
di prevenzione: d.lgs. n. 159/2011; previsioni in tema di acquisizioni
di beni e servizi: d.l. n. 52/2012) e precisando che comunque restano
ferme tali ulteriori forme di pubblicità".
Nella delibera si precisa, poi, che "nella ricostruzione sistematica delle disposizioni dell’articolo, il
previsto obbligo di tutte le amministrazioni, delle aziende speciali e
delle società in house di conformarsi entro il 31 dicembre 2012 ai
principi costituzionali non può, in ogni caso, essere interpretato nel
senso che la mancata adozione delle iniziative per adempiere al relativo
obbligo possa implicare un differimento sine die della piena
operatività dell’articolo".
Conseguentemente il CIVIT ha espresso l'avviso che "tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende
speciali e le società in house sono tenute a decorrere dal 1° gennaio
2013 a dare piena attuazione alle previsioni di cui ai primi sei commi
dell’art. 18 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni con l. n.
134/2012".
Niente scuse. Trasparenza, ora.
Da oggi è possibile notificare via PEC anche a soggetti privati.
Entra oggi in vigore un'importante modifica alla legge 53/1994 introdotta dalla c.d. legge di stabilità (l. 24 dicembre 2012, n. 228) che spazza via ogni perplessità circa la possibilità per l'avvocato (previamente autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine) di notificare in proprio via posta elettronica certificata nei confronti di chiunque abbia una casella PEC risultante da pubblici registri.
Come si ricorderà, vigente il precedente quadro normativo,
non erano mancato pronunce che ritenevano la notifica in proprio via PEC possibile unicamente tra avvocati ma non nei confronti di soggetti privati.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 3-bis, l. 53/1994, lo scenario è completamente cambiato.
La norma, infatti, disciplina puntualmente tutti gli aspetti della notifica in proprio via PEC non lasciando margini di dubbio sulla validità della notificazione così effettuata.
Riporto di seguito il testo della disposizione da oggi in vigore.
Art. 3-bis.
1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici
elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita
esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento
informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita'
all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante
allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al
messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve
contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del
destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto
viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e'
stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero
e l'anno di ruolo.
Processo amministrativo e comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza via PEC
Controllare la propria casella di posta elettronica certificata diventa sempre più indispensabile.
Il Tar Lazio,
con sentenza n. 87 del 7 gennaio 2013, ha avuto infatti modo di sottolineare come debba intendersi ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza a mezzo PEC.
Scrive il Tribunale: "si evidenzia che il comma 1 dell’art. 136 c.p.a. (il
cui primo periodo è stato sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 195/2011,
decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre
2011 e in vigore dall’8 dicembre 2011) prevede che “I difensori indicano
nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta
elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche
diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le
comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione
si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei
difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni
variazione dei suddetti dati”.
La giurisprudenza
(cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 30 ottobre 2012 n. 2134) è
ferma nel ritenere che la semplificazione offerta con la possibilità di
utilizzo della c.d. p.e.c. (posta elettronica certificata) è limitata,
nel processo amministrativo, alle comunicazioni (di segreteria) relative
al processo, nonché ai depositi informatici, e non involge, dunque,
ogni altra attività in rito.
Alla stregua di quanto
sopra, va dato atto della correttezza della comunicazione effettuata,
con riferimento all’avviso di fissazione d’udienza, a mezzo di posta
elettronica"