venerdì, gennaio 25, 2013

Amministrazione aperta (art. 18 D.L. 83/2012): la norma è pienamente in vigore... non ci provate

Come noto, l'articolo 18, D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni, alle aziende speciali e alle società pubbliche in house, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la pubblicazione in formato tabellare aperto sul proprio sito istituzionale di tutti i dati relativi alla concessioni di vantaggi economici di importi superiori a mille euro

Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo: in altri termini, se manca la pubblicazione il pagamento è illegittimo.

Su questo tema, Agorà Digitale, associazione di cui sono stato responsabile legale fino alla scorsa estate, ha avviato una meritoria iniziativa chiamata "Era della Trasparenza". Tutti i cittadini possono segnalare lo stato di attuazione o meno della normativa succitata da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Poiché l'Italia è il paese dei cavilli, alcune amministrazioni, per sottrarsi all'obbligo di trasparenza, avevano avanzato il dubbio che tale disposizione non fosse immediatamente precettiva ma occorresse attendere un apposito regolamento del Governo in fornza di quanto indicato al comma 6 dell'articolo 18, D.L. 83/2012 ("Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del medesimo titolo")

Con delibera n. 35/2012 il CIVIT, (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni), ha precisato che "quanto previsto dal successivo comma 6 non incide sull’immediata applicabilità delle disposizioni sin qui richiamate, ma si limita ad escludere dall’ambito di applicazione i “pagamenti obbligatori relativi al rapporto di lavoro dipendente e ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi” (che, peraltro, hanno sul punto un’autonoma disciplina) e, per il resto, ad autorizzare il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento al fine di coordinare le disposizioni prima esaminate con quelle elencate nella prima parte del comma (art. 12 della l. n. 241/1990; Codice dell’amministrazione digitale: d.lgs. n. 82/2005; Codice dei contratti pubblici: d.lgs. n. 163/2006; Codice delle leggi antimafia e di prevenzione: d.lgs. n. 159/2011; previsioni in tema di acquisizioni di beni e servizi: d.l. n. 52/2012) e precisando che comunque restano ferme tali ulteriori forme di pubblicità".

Nella delibera si precisa, poi, che "nella ricostruzione sistematica delle disposizioni dell’articolo, il previsto obbligo di tutte le amministrazioni, delle aziende speciali e delle società in house di conformarsi entro il 31 dicembre 2012 ai principi costituzionali non può, in ogni caso, essere interpretato nel senso che la mancata adozione delle iniziative per adempiere al relativo obbligo possa implicare un differimento sine die della piena operatività dell’articolo".

Conseguentemente il CIVIT ha espresso l'avviso che "tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house sono tenute a decorrere dal 1° gennaio 2013 a dare piena attuazione alle previsioni di cui ai primi sei commi dell’art. 18 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni con l. n. 134/2012".

Niente scuse. Trasparenza, ora. 

venerdì, gennaio 11, 2013

Da oggi è possibile notificare via PEC anche a soggetti privati.

Entra oggi in vigore un'importante modifica alla legge 53/1994 introdotta dalla c.d. legge di stabilità (l. 24 dicembre 2012, n. 228) che spazza via ogni perplessità circa la possibilità per l'avvocato (previamente autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine) di notificare in proprio via posta elettronica certificata nei confronti di chiunque abbia una casella PEC risultante da pubblici registri. 

Come si ricorderà, vigente il precedente quadro normativo, non erano mancato pronunce che ritenevano la notifica in proprio via PEC possibile unicamente tra avvocati ma non nei confronti di soggetti privati.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 3-bis, l. 53/1994, lo scenario è completamente cambiato. 

La norma, infatti, disciplina puntualmente tutti gli aspetti della notifica in proprio via PEC non lasciando margini di dubbio sulla validità della notificazione così effettuata. 

Riporto di seguito il testo della disposizione da oggi in vigore. 

  Art. 3-bis. 
1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di
posta elettronica certificata all'indirizzo  risultante  da  pubblici
elenchi,  nel  rispetto   della   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici.  La  notificazione   puo'   essere   eseguita
esclusivamente  utilizzando  un  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 
  2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento
informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita'
all'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante
allegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta
elettronica certificata. 
  3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel
momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui
viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68. 
  4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 
  5. L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al
messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   deve
contenere: 
    a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato
notificante; 
    b) gli estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto; 
    c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale  ed  il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 
    d) il nome e cognome o la denominazione  e  ragione  sociale  del
destinatario; 
    e) l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  cui  l'atto
viene notificato; 
    f) l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  indirizzo  e'
stato estratto; 
    g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
  6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero
e l'anno di ruolo.

martedì, gennaio 08, 2013

Processo amministrativo e comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza via PEC

Controllare la propria casella di posta elettronica certificata diventa sempre più indispensabile.

Il Tar Lazio, con sentenza n. 87 del 7 gennaio 2013, ha avuto infatti modo di sottolineare come debba intendersi ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza a mezzo PEC.

Scrive il Tribunale: "si evidenzia che il comma 1 dell’art. 136 c.p.a. (il cui primo periodo è stato sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall’8 dicembre 2011) prevede che “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati”.
La giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 30 ottobre 2012 n. 2134) è ferma nel ritenere che la semplificazione offerta con la possibilità di utilizzo della c.d. p.e.c. (posta elettronica certificata) è limitata, nel processo amministrativo, alle comunicazioni (di segreteria) relative al processo, nonché ai depositi informatici, e non involge, dunque, ogni altra attività in rito.
Alla stregua di quanto sopra, va dato atto della correttezza della comunicazione effettuata, con riferimento all’avviso di fissazione d’udienza, a mezzo di posta elettronica"

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