lunedì, marzo 24, 2008

Tre libri appena ordinati...



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6 Commenti:

Alle 11:34 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

ciao, bel blog!
ho letto alcune tue pubblicazioni e ti volevo chiedere se oggi come oggi un giudice può stabilire che una certa firma elettronica semplice oltre a soddisfare la forma scritta valga anche come sottoscrizione

michele

 
Alle 10:00 AM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

@michele: grazie per i complimenti ;-)

Venendo al tuo quesito, se vuoi riferirti alla capacità di un documento informatico con firma elettronica "semplice" di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam... come tutti gli avvocati devo risponderti "dipende" :-)

Nel senso che il comma 1-bis dell'art. 20 CAD ha ampliato (a mio avviso anche troppo) il novero dei documenti informatici in grado di soddisfare il requisito della forma scritta (ad substantiam e ad probationem) e dal tenore letterale della norma, a determinate condizioni, potrebbero rientrarvi anche i documenti informatici muniti di firma elettronica semplice.

Tuttavia se si legge la relazione illustrativa del d.lgs che ha introdotto quel comma, lì si fa presente che la forma scritta cui il comma si riferisce è da intendersi ad probationem e non ad substantiam.

La firma elettronica semplice, nel nostro ordinamento, è di sicuro (almeno secondo me) una modalità di sottoscrizione (la nuova definizione del codice fuga dubbi in merito avanzati da una parte della dottrina... tuttavia anche se questo mi verrebbe da dire "dipende") di un documento.

Quali effetti sostanziali l'ordinamento ricolleghi a tale atto... dipende :-)

 
Alle 1:32 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

grazie per la rapida risposta!

io mi riferisco alla possibilità che la firma elettronica semplice possa essere utilizzata per sottoscrivere le calusole vessatorie che ci sono nei contratti di vendita on-line (in particolare: software)

vorrei capire se, ai sensi del CAD, rientra nel potere discrezionale del giudice, considerare tali clausole regolarmente sottoscritte con firma elettronica semplice


in altre parole: in base al CAD la discrezionalità del giudice fino a che punto può spingersi?? incontra limiti??

 
Alle 2:22 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Se si guarda al tenore letterale del comma 1-bis io propenderei per una soluzione affermativa (il comma primo bis parla genericamente di idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta).

Il giudice sarebbe chiamato a valutare le "caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, intergrità ed immodificabilità" e sulla base delle stesse a ritenere o meno soddisfatto il requisito della forma scritta.

Peraltro un implicito avallo di questa ricostruzione si può forse ricavare da una recente pronuncia del Tribunale di Ravenna (http://www.intertraders.eu/pronunce/sentenze/TribRav_19112007.pdf) dove si legge: "E' pacifico che nel caso di specie non vi sia stata alcuna sottoscrizione con firma elettronica o digitale: deve pertanto non ritenersi soddisfatto il requisito della forma scritta"

Quell'"o" disgiuntivo può far legittamente ritenere che l'apposizione della sola firma elettronica "semplice" avrebbe al contrario soddisfatto il requisito della forma scritta.

 
Alle 2:53 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

grazie mille, un'ultima cosa:
forma scritta e sottoscrizione sono la stessa cosa?

perché io ho letto in giro che soltanto la firma digitale qualificata sottoscrive (in quanto identifica il sottoscrivente ed è equiparata a quella autografa), mentre la firma elettronica semplice (che in realtà non è una firma)
può servire solo a dare al documento forma scritta

in questo caso sottoscrivere una clausola vessatoria con una firma elettronica semplice non servirebbe a niente

anche il CAD vedo che quando parla di firma elettronica semplice dice "apporre", mentre quando parla di firma elettronica qualificata dice "sottoscrivere"

 
Alle 3:11 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

***grazie mille, un'ultima cosa:
forma scritta e sottoscrizione sono la stessa cosa?

eh.. su questo sono stati versati fiumi di inchiostro, soprattutto con riferimento alla c.d. scrittura informatica (sul punto, se sei appassionato o cuiroso della tematica, ti consiglio la lettura delle meravigliose pagine del mio maestro, il Prof Renato Borruso (v. Computer e Diritto, tomo II)

Diciamo che quando il codice civile parla di forma scritta si riferisce tradizionalmente alla scrittura privata e/o all'atto pubblico... non pochi sostengono che il documento informatico abbia portata ad un superamento di questa tradizionale distinzione.

In linea di massima, e tagliando molto con l'accetta, quando si richiede la forma scritta (v. sentenza cui ti rimandavo) si fa riferimento a un documento che rechi la sottoscrizione dell'autore.

Il discorso relativo alla natura giuridica della firma elettronica ha animato e continua ad animare il dibattito giuridico... c'è chi ritiene, fondando le proprie argomentazioni principalmente sul testo della direttiva 1999/93/CE, che la firma elettronica non sia una firma in quanto servirebbe solo per l'autenticazione dei dati e non per l'identificazione del soggetto.

A mio avviso questa interpretazione oggi, almeno nel nostro ordinamento, è preclusa dalla nuova definizione di firma elettronica contenuta nel CAD a seguito del decreto correttivo, laddove di parla di identificazione e non più di autenticazione (sia pur sempre informatica). In questo senso anche la più volte richiamata relazione illustrativa.

Per il resto sulla diversa terminologia usata nel codice non so quanto peso possa avere... tecnicamente neppure il documento informatico con firma digitale è "sottoscritto" :-)

 

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