Allora è vero che il diritto d'autore è un tassa
Il c.d. decreto anticrisi/manovra d'estate (D.L. 78/2009) prosegue il suo iter di conversione.
Il Governo ha presentato
il suo maxiemendamento su cui ha posto la fiducia.
Spulciando tra le novità in via di introduzione si scopre che c'è anche una disposizione concernente la SIAE anche se, stranamente, con il diritto d'autore non ha nulla a che fare.
Si tratta dell'articolo 15, comma 8-quaterdecies, lett. f) che così recita:
"8-quaterdecies. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis) f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1»."
Come dire... sempre di tasse si tratta :-)
Etichette: decreto anti-crisi, diritto d'autore, maxiemendamento, siae
Produciamo norme... così il mondo diventerà migliore.
Il primo luglio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Anticrisi (DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali).
Anche in questo caso il Legislatore non ha resistito alla tentazione di dare qualche altro aggiustamento al Codice dell'Amministrazione Digitale, creando come al solito più confusione che altro.
L'articolo 17, comma 29 dispone, infatti:
Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
Serviva questa norma? Assolutmente no, se non altro perchè quell'indice esiste già da anni ed è disponibile a questo indirizzo
http://indicepa.gov.it/. Se poi sia anche completo è un'altro paio di maniche, ma di certo non serviva una norma di legge.
Altro giro, altra corsa.
Sempre l'articolo 17, in questo caso al comma 28 dispone:
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
L'articolo 65 in questione è quello che detta i requisiti di validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle amministrazioni per via telematica.
Delle due l'una: o la norma è scritta male o dice un'enormità. Se le credenziali in questione sono quelle che mi consentono di accedere alla mia casella di posta elettronica certificata (nel caso di specie, dovrebbe trattarsi di quella che mi è stata "regalata" dallo Stato), allora non si capisce come le stesse possano da me essere utilizzate per accedere ai servizi online dell'Amministrazione. Sarebbe come obbligarmi ad usare username e password della mia email per loggarmi da un'altra parte.
Avanti tutta... in ordine sparso.
Etichette: amministrazione digitale, decreto anti-crisi
Forse Brunetta è in ascolto :-)
Naturalmente il
Ministro Brunetta non legge questo
blog, però è un bel passo avanti, in termini di alleggerimento della burocrazia per le imprese, la disposizione introdotta in sede di conversione del Decreto-Legge anti-crisi (D.L. 185/2008) in tema di
DURC. Si aspetta, a questo, punto solo l'approvazione definitiva.
Art. 16 bis, c.10 (Acquisizione d'ufficio DURC)
10. In attuazione dei princıpi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita` contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e` richiesto dalla legge.
Etichette: amministrazione digitale, decreto anti-crisi, durc
PEC per tutti... ma anche no... cioè forse
Ad una prima lettura c'è un dato che emerge con forza: sulla posta elettronica certificata regna sovrana la confusione. E come non vederci una vittoria delle tesi sostenute da tempo dall'amico
Massimo Penco, presidente della
GlobalTrust, sui limiti di tale strumento in ambito internazionale (la PEC è una cosa tutta italiana) e sulla necessità di non vincolare le imprese al suo utilizzo.
Verrebbe da dire: le imprese no, ma i cittadini si.
Ed infatti l'articolo 16-bis, di nuova introduzione, al comma 5 così recita:
"5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri. "
Mentre l'articolo 16, commi 6, 7, 9 e 9 (che riguarda più da vicino imprese e professionisti) viene così riformulato:
"6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. 9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo". Etichette: amministrazione digitale, decreto anti-crisi, emendamenti, pec