giovedì, marzo 06, 2008

Non ho ben capito come riprodurre un "bene culturale"

Oggi Punto Informatico da notizia di un'interessante proposta di modifica al Codice dei Beni Culturali inerente, in particolare, la riproduzione di beni culturali (quelli che il codice definisce come "le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà") da parte di soggetti privati.

La modifica riguarda in particolare l'art. 108 che, attualmente, così recita:

Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione


1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche' dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

A modifica approvata l'art. 108 reciterebbe:

Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione


1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche' dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Sono libere le riproduzioni dei beni da parte di soggetti privati per uso personale, per motivi di studio o ricerca, per illustrazione, discussione o critica e per qualsiasi altro scopo non finalizzato all'uso commerciale della riproduzione, nonché da parte di soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. Nel caso in cui l'atto della riproduzione richieda l'intervento o la sorveglianza da parte dell'autorità che ha in consegna il bene, è obbligatoria la richiesta da parte del soggetto che intende riprodurre il bene. Eventuali spese aggiuntive sono a carico dei soggetti che riproducono il bene.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

La modifica nelle intenzioni dei proponenti dovrebbe consentire la libera utilizzazione di immagini dei beni in questione, a fini non commerciali, con l'esclusione di canoni e procedure autorizzative.

La mia perplessità è la seguente: le procedure autorizzative sono regolate dal precedente art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore) che, tuttavia, non viene modificato.

L'art. 108, come da rubrica, si occupa della definizione dei canoni di concessione, dei corrispettivi di riproduzione e delle cauzioni.

Dunque il "sono libere le riproduzioni" potrebbe essere interpretato nel senso che non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo per le ipotesi ivi indicate, fermo restando quanto stabilito nell'art. 107, comma 1, per quanto attiene all'autorizzazione.

In quest'ottica l'espressione "Nel caso in cui l'atto della riproduzione richieda l'intervento o la sorveglianza da parte dell'autorità che ha in consegna il bene, è obbligatoria la richiesta da parte del soggetto che intende riprodurre il bene", potrebbe essere intesa come la necessità di un'ulteriore richiesta (dunque cumulativa) rispetto a quella che, negli altri casi, andrebbe rivolta onde ottenere il consenso di cui all'art. 107, comma 1.

Mi faccio troppi problemi? :-)

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