domenica, gennaio 03, 2010

Conservazione sostitutiva: un anno e il decreto ci sarà mai?

Esattamente un anno fa, con la conversione del D.L. 185/2008 (lo stesso della PEC obbligatoria) in legge 2/2009, veniva introdotta una importante novità nei processi di conservazione sostitutiva: veniva eliminato l'obbligo dell'invervento del Pubblico Ufficiale per i c.d. originali analogici unici.

Tuttavia la norma prevedeva l'adozione di un D.P.C.M. con una formula "potenziale" ("Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico").

E' passato un anno e nessun provvedimento è stato adottato.

A questo punto è necessario che intervenga quanto meno un chiarimento, perchè è innegabile che la norma ha facilitato enormemente i processi di conservazione sostitutiva (e di questo va dato merito al Governo) ma ha creato una zona grigia che deve essere precisata.

Quando si chiede di realizzare cambiamenti importanti nella tenuta della documentazione non ci possono essere elementi in grado di ingenerare incertezza e, dunque, frenare l'innovazione.

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martedì, aprile 08, 2008

Convenzione di Budapest e legge di ratifica

E' stata pubblicata in G.U. la legge di ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica (23 novembre 2001) . Molte le novità introdotte. Il Circolo dei Giuristi Telematici pubblica un primo commento (a firma di Marco Cuniberti, Giovanni Battista Gallus, Francesco Paolo Micozzi e Stefano Aterno) assai utile per familiarizzare con le nuove norme.

Guardo con particolare interesse all'articolo 495-bis c.p., rubricato "Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri".

A mio avviso è un ulteriore implicito riconoscimento del certificatore quale pubblico ufficiale, cosa che sostengo già da qualche anno. Credo che rimetterò mano al mio articolo sulla natura giuridica dei certificatori, facendone una versione 2.0 :-)

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